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Come funziona un'assicurazione sulla vita?
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Assicurazione sulla vita e successione: come funziona?

Assicurazione sulla vita e successione: come funziona?

Quando si stipula una polizza di assicurazione sulla vita, si vuole mettere da parte del denaro per ogni evenienza, ma raramente si pensa alla questione dell'eredità. Eppure si tratta di un punto importante nel contratto di assicurazione sulla vita, perché quando il contraente muore, il beneficiario riceverà sì il denaro, ma questa somma deve passare attraverso l'imposta di successione? Le spese notarili devono essere detratte dalla polizza di assicurazione sulla vita per l'eredità? Facciamo luce sull’argomento della successione delle assicurazioni sulla vita in questo articolo.

1. Come riscuotere una polizza vita di cui si è beneficiari?

Di norma, un’assicurazione sulla vita funziona in base a un assunto semplice: alla morte della persona assicurata, la cifra accumulata tramite il versamento di premi, passa ai beneficiari indicati in sede di stipula del contratto.

Il decesso è quindi una clausola contrattuale che consente di svincolare la somma e di versarla al beneficiario. Poiché l'assicurazione sulla vita è un prodotto di risparmio, può essere utilizzata quando si vuole. Si tratta di un contratto che ha una durata prestabilita al momento della firma. Comunque, è possibile riscattare la totalità o una parte della polizza se lo si ritiene necessario.

In sostanza, quindi, per poter riscuotere una polizza vita di cui si è beneficiari:

  1. si attende la morte dell’assicurato che ci ha indicati come beneficiari
  2. si ottiene la somma in seguito a riscatto da parte del contraente

Chi può essere nominato come beneficiario di una polizza?

Il beneficiario di una polizza vita può essere una persona fisica, una società o un ente, una persona minorenne o incapace, e addirittura una persona non ancora nata.

Come abbiamo detto, al momento della stipula del contratto, il contraente della polizza deve indicare il beneficiario a cui andrà la somma pattuita. Ma il beneficiario può anche essere designato successivamente, tramite comunicazione scritta alla compagnia assicuratrice oppure con menzione all’interno del testamento.

Inoltre, la legge permette di designare più soggetti beneficiari di una singola polizza: è quindi importante che il contraente specifichi la percentuale di capitale da attribuire a ognuno. Questo perché, in assenza di un’indicazione precisa delle quote assegnate, la suddivisione avverrà in parti uguali.

Per poter identificare con sicurezza e precisione il beneficiario, è necessario specificare:

della persona designata, così che la sua identità sia inequivocabile. La compagnia assicurativa, infatti, potrebbe incontrare difficoltà nel liquidare la prestazione alla persona corretta, se i dati non fossero precisi.

Il contraente è tenuto a informare il beneficiario della designazione a suo favore; questo perché, in caso di evento improvviso, deve essere il beneficiario ad avvisare la compagnia, così da avviare la pratica di versamento della somma assicurata.

È possibile cambiare il beneficiario di una polizza vita?

Dal momento in cui viene stipulata la polizza, al momento in cui avviene l’evento previsto in contratto, potrebbero trascorrere diversi anni. Durante questo periodo di tempo è sempre possibile cambiare il beneficiario della polizza, a meno che non vi sia stata rinuncia espressa per iscritto da parte del contraente al potere di revoca del beneficio, con accettazione del beneficio stesso da parte del beneficiario. 

L’unico che può cambiare l'indicazione del beneficiario è colui che ha stipulato la polizza, che può provvedere mediante:

Nella sostanza, è possibile cambiare il beneficiario della polizza ogni volta lo si desideri, tranne nei seguenti casi:

2. Cosa succede se muore il contraente di una polizza vita?

Per le polizze in caso di vita, la compagnia assicurativa, a fronte della stipula della polizza e del pagamento dei premi da parte del contraente, si impegna a versare un capitale o una rendita in caso di sopravvivenza dell’assicurato a una data predefinita. 

E se il contraente dovesse morire? Se il decesso del contraente avviene prima di aver terminato di pagare i premi, bisogna analizzare la situazione e controllare se:

Contraente e assicurato coincidono

Se si verifica la morte del soggetto prima del termine di pagamento dei premi assicurativi (premorienza), l’assicurazione deve versare al beneficiario della polizza il capitale accumulato fino al momento della morte del contraente/assicurato, più l'eventuale rivalutazione.

Contraente e assicurato non coincidono

Se contraente e assicurato sono due soggetti diversi, in caso di premorienza, ci sono due eventualità:

Gli eredi del defunto devono pagare i premi e assumono la qualifica di contraente

Gli eredi possono: individuare un'altra persona che continui a pagare il premio, ricevere la proposta di un terzo che si offre di pagare il premio residuo (nel caso siano impossibilitati a pagare), riscattare la polizza (se previsto), lasciare che la polizza arrivi alla sua scadenza naturale (quando possibile)

Il defunto aveva designato un nuovo contraente in caso di morte

Il soggetto designato accetta di assumere la qualifica di nuovo contraente

3. La polizza vita rientra nell’asse ereditario?

Risposta veloce: la polizza vita non rientra nell’asse ereditario.

Questo ai sensi dell’articolo 1920 comma terzo del Codice Civile, che afferma che per tutte le polizze assicurative sulla vita, la scelta del beneficiario avviene attraverso un atto unilaterale a favore di un terzo. E questo è inoltre un atto fra vivi: i beneficiari diventano tali grazie all’accordo stipulato al momento della sottoscrizione con l’assicuratore (e non perché appartengono alla famiglia dell’assicurato).

L’evento certo della morte dell’assicurato, quindi, rappresenta solo il momento di consolidamento del diritto già acquisito tra vivi e perciò l’obbligo di pagamento da parte dell’assicuratore deriva solo dal contratto di assicurazione e dalla scelta del beneficiario.

Dunque, in caso di decesso dell’assicurato non si dovrà aprire alcuna successione legittima né procedere per vie testamentarie: sarà sufficiente pagare la somma alle persone indicate in polizza.

Nel caso in cui il contraente abbia scelto come beneficiari i propri eredi legittimi, la Corte di Cassazione ha stabilito che:

Se uno dei beneficiari della polizza vita muore prima del contraente, l’assicurazione deve pagare la sua parte agli eredi del beneficiario deceduto (e non del contraente), secondo le quote spettanti a ciascuno nella successione.

La dottrina e la giurisprudenza, inoltre, sono concordi nel ritenere che il capitale corrisposto dall’assicurazione, non cadendo in successione, non è conseguentemente soggetto all’imposta di successione. Ciò significa che beneficiario e contraente avranno la certezza che il capitale non potrà essere intaccato.

4. Domande frequenti

🧐 L'erede ha diritto di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza vita?

L’erede può chiedere alla compagnia assicurativa di conoscere tutti i dati relativi al contraente e al capitale assicurato nella polizza. La compagnia assicurativa, però, non può comunicare il nominativo dei beneficiari (a meno che non siano gli eredi stessi), in quanto dato tutelato dalla legge sulla privacy.

🤝 Il contraente può modificare il soggetto beneficiario della polizza?

Sì, ogni volta che lo si desidera. Per farlo si deve scrivere direttamente alla propria compagnia assicurativa, che è tenuta a cambiare il contratto, modificando il nominativo del nuovo beneficiario.

💰 Come si può sapere se si è beneficiari di una polizza vita?

Per sapere se si è beneficiari di una polizza vita è possibile rivolgersi all’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e inoltrare una richiesta scritta per sapere se una persona defunta ci ha designati come beneficiari di un’assicurazione sulla vita.

💉 Le polizze assicurative sulla vita pagano in caso di sinistro per il coronavirus?

Sì, se la persona assicurata muore a causa del coronavirus la somma assicurata verrà liquidata ai beneficiari, in base a quanto previsto dal contratto.

5. Qualche info in più

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